domenica 21 febbraio 2010

Nuova procedura invalidità civile

Per quanto riguarda la nuova procedura per la richiesta di invalidità civile, abbiamo potuto riscontrare, parlando con alcuni nostri clienti, che le applicazioni e le notizie sono ancora un po farraginose e non ben spiegate, tanto che molti cittadini continuano ancora ad utilizzare la vecchia modulistica.
A tal proposito cogliamo l'occasione di spiegare bene una volta per tutte come vanno presentate le nuove domande di invalidità civile.
Per chiudere il discorso vogliamo anche far notare che molti medici di base non si sono ancora accreditati presso l'INPS mettendo in seria difficoltà i propri pazienti.
Esortiamo perciò i medici ancora in dietro con i tempi di farlo al più presto e di prendere velocemente dimestichezza con gli strumenti informatici.
Questa non vuol essere una critica ma stando a contatto con molta gente anche di altri paesi limitrofi e parlando con loro abbiamo potuto raccogliere le loro lamentele che vertevano anche su questo argomento.
Ma avendo questo blog la funzione principale di informare, questo faremo, perciò informazione.

L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione dell’articolo 20 della legge n. 102/2009 (msg. 24477 del 29/10/2009).
Le novità sostanziali sono sinteticamente:
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica;
• l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;
• le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

INNOVAZIONI
Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
• la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l’input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
• alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
• completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
• in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS;
• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione ;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione;
• la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita. ;
• l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

DOMANDA
L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità (L. 68/1999). La disposizione presuppone che esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale che consentano il passaggio dei dati in tempo reale (comma 3).
A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - che sarà disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.


La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. la compilazione del certificato medico (digitale);
2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del 17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).

L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli medici.
Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere presentato direttamente agli uffici INPS.

L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria.

Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.

La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:
• dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;
• tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’ unica domanda può contenere più richieste);
• primo riconoscimento/aggravamento;
• dati anagrafici eventuale tutore;
• indicazione di domicilio provvisorio;
• indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:
• Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;
• anagrafica dell’istante;
• data di presentazione;
• accertamento/i richiesto/i;
• eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell’Associazione di categoria);
• numero di protocollo della domanda;
• numero Domus.
AL fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.
Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è presente la data di convocazione a visita .

Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa

Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

ACCERTAMENTO SANITARIO
L’istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. L'istante può,
qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.

Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione.

Contestualmente alla emanazione delle nuove disposizioni in materia, il Ministero della Salute ha nominato una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità (comma 6).

VERIFICHE ORDINARIE
L’Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.

VERIFICHE STRAORDINARIE
Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante programmato per l'anno 2010, prevede l'effettuazione di 100.000 visite.

FUNZIONE DI CONCESSIONE
La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuita alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie per l'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l’interessato viene invitato a completare, l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta.
Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica.
All’interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione.

RICORSI
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.
La recente normativa introduce la qualificazione dell’Inps come unico legittimato passivo.
L'Inps diventa unica “controparte” nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell’Inps competente (comma 5).

NUOVA PROCEDURA ON-LINE
Sul sito www.inps.it sarà disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà accedere - ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la gestione delle fasi di propria competenza.
Gli utenti autorizzati all'accesso sono:
• cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati
• medici certificatori
• Enti di patronato
• Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS

Disoccupazione con requisiti ridotti 2010

La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). NB Di regola i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, dovranno contare comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.

Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno durante una settimana, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.

Ultimo requisito è che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

L’IMPORTO

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli” o in fondo a questa pagina. PS Per il modello DL 86/88 bis bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale tramite il Consulente del Lavoro consegnerà al lavoratore tale modello compilato e firmato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge, facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

Disoccupazione agricola 2010

C’è tempo fino al 31 marzo 2009 per presentare la domanda di disoccupazione agricola. Possono accedere a tale prestazione i lavoratori che hanno prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura e che sono stati licenziati ed iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza.


L’indennità spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti minimi: iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa, 102 giornate lavorative nel biennio precedente la domanda.

Attività extra agricole - E’ stata ampliata la possibilità di far valere attività extra-agricola per maturare il requisito per la disoccupazione agricola. In questo caso la prevalenza tra le attività agricole e non agricole prestate quale dipendente, deve essere verificata in via alternativa nell’anno e nel biennio. Da quest’anno non esistono più distinzioni tra trattamento ordinario e trattamento speciale, per tutti la misura dell’indennità è pari al 40% del salario per il numero delle giornate lavorate. Il parametro da utilizzare per il numero massimo di giornate da attribuire è 365 giorni per tutti, tanto che la somma tra giornate lavorate e giornate indennizzabili non può superare il parametro di 365.

Trattenute Inps - L’Inps a titolo di contributo di solidarietà trattiene il 9% del trattamento economico di disoccupazione fino ad un massimo di 150 giornate. Per tutti i casi si raggiunge l’anno pieno di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e dei trattamenti d’invalidità. Ai fini della pensione di anzianità continuano ad essere accreditate 90 giornate del precedente trattamento speciale ai lavoratori che sono stati occupati nell’anno con più di 100 giornate. Contestualmente alla richiesta dell’indennità di disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.

Ricordiamo ai nostri tesserati e non ma soprattutto a coloro i quali abbiano bisogno di presentare la domanda di disoccupazione agricola avendone diritto di rivolgersi presso il nostro ufficio di Via Rimembranza, 83 Montemesola (Ta).

martedì 9 febbraio 2010

Fondo di credito per i nuovi nati

In D.L. 185/08 ha istituito un Fondo di garanzia che permette ai genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, di accedere al “Fondo di credito per i nuovi nati” ai fini della concessione di un prestito ad un tasso agevolato con la garanzia dello Stato.
Tale finanziamento, che può arrivare fino ad un massimo di 5.000 euro con un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) scontato del 50%, può essere restituito in 5 anni. In caso di bambino con una malattia rara (elencate nell'ex art 5 dlgs 124/98), è previsto un’ulteriore abbattimento del TAEG dello 0,50%.
Per l’accesso al fondo non è previsto il possesso di alcun limite di reddito e la garanzia dello stato opera nella misura del 50% dell’esposizione ed è elevata al 75% per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.
La domanda può essere presentata agli istituti di credito e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione.
Il modulo di richiesta si potrà compilare direttamente presso le banche, e bisognerà autocertificare oltre al possesso dei requisiti richiesti le modalità di esercizio della patria podestà.
Nel caso di bambini affetti da malattie rare, dovrà essere prodotto anche il certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante il tipo di patologia.
La Banca/Intermediario finanziario, accertata l’ammissione del Fondo di garanzia e provvederà ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
Anche se il fondo, garantisce le banche in caso di insolvenza, non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia www.fondonuovinati.it.

martedì 2 febbraio 2010

La Cia presente alla Fieragricola di Verona

Anche quest’anno sarà particolarmente significativa la presenza della Cia-Confederazione italiana agricoltori alla Fieragricola di Verona, giunta alla sua 109° edizione e in programma dal 4 al 7 febbraio prossimi.

La Cia ha, infatti, allestito uno stand istituzionale all’interno di Bioenergy Expo (una delle cinque aree tematiche attraverso le quali si sviluppa quest’anno la rassegna scaligera), nel quale sarà attivo un “Info-point” di Aiel, l'Associazione per le energie agroforestali, con la partecipazione di tecnici e la distribuzione di manuali e materiali informativi su biogas, legno energia, olio vegetale puro a scopo energetico. E questo rappresenta un’ulteriore conferma tangibile della grande attenzione che la Confederazione ha per il campo delle energie rinnovabili di origine agricola, dove ha sviluppato, in questi ultimi anni, un’intesa attività e numerose iniziative di analisi e approfondimento, anche con dimostrazioni pratiche e con studi articolati.

La Cia terrà, inoltre, iniziative sul “biometano”; verranno presentate esperienze di utilizzo dell'olio vegetale puro nell'autotrazione. Tecnici saranno, infine, a disposizione dei visitatori per fare conoscere le opportunità del Programma Se.T.A. per la consulenza aziendale e l'intera gamma dei servizi delle associazioni del sistema Cia.

Se.T.A. -ricorda la Cia- significa Servizi Telematici per l’Agricoltura e si caratterizza come un portale di applicazioni informatiche per semplificare gli adempimenti, per migliorare la gestione e per accrescere la competitività delle imprese agricole.