La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). NB Di regola i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, dovranno contare comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.
Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno durante una settimana, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.
Ultimo requisito è che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’IMPORTO
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli” o in fondo a questa pagina. PS Per il modello DL 86/88 bis bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale tramite il Consulente del Lavoro consegnerà al lavoratore tale modello compilato e firmato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge, facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa:
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
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