Dal 1° ottobre 2009 chi vuole avviare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale può
presentare al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio una
Comunicazione Unica (ComUnica), valida - ove sussistono i requisiti di legge - anche ai fini
fiscali, previdenziali e assistenziali.
Restano per il momento in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle
singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Commissione
Provinciale dell'Artigianato, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) in
modalità non integrata.
Il periodo transitorio ha durata di 6 mesi. Al termine, ovvero dal 1° aprile 2010, la
Comunicazione Unica sarà obbligatoria e sostituirà ad ogni effetto di legge le attuali modalità di
trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati.
Fino ad oggi le regole tecniche di ComUnica sono state definite solo con l’Agenzia delle Entrate,
l’INPS e l’INAIL.
Per il coinvolgimento delle Commissioni Provinciali dell’artigianato, il Regolamento Tecnico di
ComUnica dispone che l’applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane sia definito di
intesa con le singole Regioni.
Per quanto riguarda invece il Ministero del Lavoro, si è attualmente in attesa di conoscere i dati
che ad esso devono essere trasmessi e le relative modalità.
Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione
L’Unioncamere, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL, ha convenuto che, a
partire del 1° ottobre 2009, la nuova procedura potrà essere utilizzata su tutto il territorio
nazionale per effettuare i seguenti adempimenti:
a) dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell’attività ai fini IVA;
b) domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro Imprese e nel
R.E.A. (escluso il deposito di bilancio);
c) domanda di iscrizione ai fini INAIL (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nei
primi giorni del 2010);
d) domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro Imprese con effetto per l’INPS
relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti sempre ai fini INPS;
g) domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS (le variazioni e le cessazioni saranno
rese disponibili, invece, nel mese di febbraio 2010).
Le domande di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane nell’Albo delle Imprese
Artigiane seguiranno invece quanto disposto dalle leggi regionali in materia, alcune delle quali
sono state di recente modificate per adeguarne il contenuto all’articolo 9 della Legge 2 aprile
2007 n. 40, istitutivo di ComUnica.
Modalità di presentazione
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Comunicazione Unica è rappresentata dall’obbligo
esteso a tutte le imprese, anche a quelle individuali, di trasmettere le dichiarazioni agli uffici delRegistro Imprese per via telematica o su supporto informatico. La presentazione della
Comunicazione Unica richiede il possesso della firma digitale da parte degli interessati che
devono sottoscrivere digitalmente il modello.
Il servizio di invio è disponibile dalle ore 8:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00
alle ore 14:00 il sabato. Nel corso dell'anno, in occasione di consistenti invii a Comunica, è già
previsto di estendere l'orario fino alle 24.
Ai fini della trasmissione della pratica di “comunicazione unica” può essere utilizzato il modello di
“procura” (allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n.
3616/C), con il quale l’imprenditore conferisce a professionisti o ad altri intermediari l’incarico di
sottoscrivere digitalmente e presentare per via telematica la “comunicazione unica per la nascita
dell’impresa”.
Le Camere di Commercio hanno reso gratuito l’utilizzo del software “ComUnica”, che guida
l’utente nella compilazione del modello e hanno pubblicato sul sito internet
www.registroimprese.it la “Guida alla compilazione della comunicazione unica d’impresa”.
Il modello di “comunicazione unica” prevede poi che l’utente indichi l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al
procedimento. Nei casi di imprese individuali sprovviste di casella di PEC, la richiesta può essere
inoltrata tramite l’applicativo di “ComUnica” e la Camera di Commercio destinataria della
domanda provvederà all’immediata assegnazione di una casella di PEC senza costi per l’impresa.
Le società, invece, dovranno iscrivere nel Registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC in
sede di presentazione della domanda di iscrizione all’ufficio stesso.
Ricevuta
La Comunicazione Unica, una volta inviata dall’interessato all’Ufficio del Registro Imprese, viene
sottoposta dal sistema informatico del Registro ad una serie di verifiche, le quali dovranno avere
tutte esito positivo, altrimenti la Comunicazione è considerata irricevibile ed il sistema notifica
immediatamente l’informazione alla casella di PEC dell’utente e, in area riservata, all’utente nel
sito.
Qualora le verifiche abbiano, invece, tutte esito positivo, la Comunicazione Unica viene
protocollata immediatamente nel sistema del Registro Imprese.
Una volta effettuato il protocollo elettronico, il sistema rilascia la ricevuta che costituisce titolo
per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.
La ricevuta viene inviata all’indirizzo di PEC dell’impresa e, nel caso che il richiedente sia
persona delegata, all’indirizzo di PEC di colui che ha trasmesso la Comunicazione Unica.
Ovviamente troverete tutte le spiegazioni a riguardo all'interno del nostro ufficio di via Rimembranza, 83 a Montemesola (Ta).
Veniteci a trovare.
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