domenica 25 luglio 2010

GRANDE NOVITA' LA RETRIBUZIONE DELLE CASALINGHE


La Cassazione, con la sentenza 16896/10, riconosce e quantifica il lavoro svolto quotidianamente dalla casalinga. La Corte ha sottolineato che, mancando una norma specifica di conteggio, si deve prendere come parametro il lavoro svolto dalle colf. Il fatto trae spunto dalla valutazione del danno che subisce la casalinga in caso di un incidente stradale. In merito va riconosciuto un danno biologico ed uno patrimoniale. Per il danno biologico i giudici si sono rifatti all'art. 32 della Costituzione, per quello patrimoniale agli articoli 4 e 37 della Carta che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice. La Corte ha chiarito che il danno subito dalla casalinga menomata nell'espletamento della sua attività è economicamente valutabile come danno emergente e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente.

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