Carissimi lettori e soprattutto amici professionisti finalmente una buona notizia per i nostri assistiti; quello che da tanto tempo si auspicava sembra si possa ora attuare.
Infatti, non è soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 24 giugno 2010, n. 15249, che apre nuove prospettive sul tributo regionale, con effetti anche sui versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno operando in queste settimane.
Seguendo un filone interpretativo consolidato con le sentenze delle sezioni unite depositate il 26 maggio 2009 (dalla n. 12108 alla n. 12111), la sezione tributaria, nell'ordinanza, ha riconosciuto che, anche quando l'attività è produttiva di reddito d'impresa (e non solo nell'ambito della libera professione), può ben essere assente il requisito dell'autonoma organizzazione, indispensabile per l'applicazione del tributo regionale. Ciò che contraddistingue la decisione è che il contribuente interessato non svolge attività di agente di commercio o di promotore finanziario (figure di cui si erano occupate le sezioni unite) ma si tratta di un artigiano elettricista, senza dipendenti e collaboratori e con beni strumentali limitati.
Le sentenze del maggio 2009 lasciavano intravedere ulteriori possibili sviluppi proprio con riferimento alle tante figure micro-imprenditoriali che caratterizzano molti settori della nostra economia, la cui attività è basata principalmente sul lavoro del titolare, in modo non dissimile rispetto al professionista o all'agente di commercio «non organizzati». Richiamando il precedente dell'Ilor, la Corte aveva già osservato che non è «la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto». Questo principio è stato fortemente ridimensionato dall'agenzia delle Entrate, che, con Circolare n. 28/E/2010, pur superando quanto riportato nelle istruzioni ai modelli Irap, ne ha limitato l'applicabilità alle sole attività ausiliarie previste all'articolo 2195 del Codice civile, intendendosi per tali «quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'oggettiva agevolazione di altre attività».
Confermando una decisione della Ctr Emilia Romagna, la Cassazione va al di là di questi rigidi confini, spiegando che questi principi «poiché è identica la questione» rispetto alla fattispecie degli agenti e promotori «sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa»; nel caso di specie, vista l'attività svolta dal contribuente (artigiano elettricista), non si può parlare di un ausiliario dell'imprenditore ma di un "semplice" piccolo imprenditore, probabilmente con clientela privata.
Va notato che nel decidere la controversia in camera di consiglio con ordinanza in base all'articolo 375, n. 5 del codice di procedura civile, la Corte ha ritenuto che il ricorso delle Entrate fosse manifestamente infondato, in quanto contrario a un principio di diritto oramai consolidato. Non resta che attendersi un nuovo intervento interpretativo da parte dell'Agenzia, particolarmente attuale in relazione alle scadenze di versamento di saldi e acconti Irap. Non va sottovalutato, comunque, che l'orientamento assunto da questa ordinanza, in particolare ove venisse confermato, darebbe probabilmente il via a una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti, replicando una vicenda analoga a quella che ha interessato in questi anni i professionisti privi di organizzazione. Idraulici, tassisti, prestatori di servizi in genere: sono diverse le figure che possono essere assimilate al contribuente oggetto di questa decisione.
Proprio questo aspetto sottolinea in misura maggiore l'assenza del legislatore. La Cassazione ha da tempo fatto conoscere il proprio pensiero, ma manca l'intervento normativo, che fissi una volta per tutte i "paletti" dell'autonoma organizzazione, come a suo tempo si fece per l'Ilor. All'epoca si intervenne a distanza di oltre dieci anni dalla sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale: a oggi, dalla sentenza n. 156/2001 della Consulta, che ha dato il via alla "questione Irap", di anni ne sono passati nove.
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