giovedì 18 marzo 2010

Riposi per allattamento

Diritto al “riposo per allattamento” ai mariti delle casalinghe

Il padre può beneficiare dei riposi per allattamento, anche
se la madre del piccolo è casalinga. Il Ministero del
Lavoro interpreta in maniera estensiva la norma (art.
40 d.lgs 151/01) che riconosce al padre lavoratore di
fruire di periodi di riposo giornalieri anche nel caso in
cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La novità
sta proprio nella riconsiderazione della casalinga, quale
persona addetta alla cura ed alla pulizia della casa che
per questo investe le proprie energie lavorative al pari
di qualunque altro lavoratore che svolge la propria attività
al di fuori delle mura domestiche. Non è rilevante
la circostanza che la sua attività non sia produttiva di
reddito in quanto non retribuita, ed è anche per questo
che al padre viene garantito il diritto alla cura del figlio
in alternativa alla madre impegnata in attività che la
distolgono da questo compito.

Finanziaria 2010

Le misure in favore del lavoro e dell’occupazione

La finanziaria 2010 estende le
agevolazioni per il reinserimento
in azienda ai lavoratori rimasti
senza occupazione. La riduzione
dei contributi per le assunzioni
di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità si applicano anche
ai lavoratori che beneficiano
dell’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola e con
almeno 50 anni d’età. Il beneficio
non può estendersi oltre il 31
dicembre 2010. L’agevolazione
consiste nell’utilizzare l’aliquota
contributiva riservata ai lavoratori
apprendisti. I datori di lavoro
che negli ultimi 12 mesi non
hanno compiuto riduzione di
personale e assumono lavoratori
in disoccupazione ordinaria o in
disoccupazione speciale edile,
possono usufruire dell’indennità
che è sospesa al lavoratore al
netto dei contributi figurativi.
Le assunzioni attraverso i canali
d’intermediazione speciale
del lavoro (agenzia Italia lavoro)
beneficiano di due misure d’incentivazione:
• € 1.200 per ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo
indeterminato o non inferiore
a 2 anni;
• € 800 per ogni lavoratore
assunto con contratto a
termine non inferiore ad 1 anno.

Pensioni Inpdap

Gli importi delle pensioni e dei trattamenti sociali per il 2010

L’Inpdap ha provveduto alla rivalutazione degli
importi delle pensioni in pagamento nel 2010 applicando
la perequazione automatica dello 0,7%
calcolato sugli importi in pagamento a dicembre
2009. Il valore definitivo della perequazione automatica
per il 2009 è stato del 3,2%, mentre in via
previsionale era stato applicato il 3,3%, da qui
la necessità per l’Istituto di recuperare lo 0,1%
indebitamente concesso. Le somme corrisposte
in più nel corso del 2009 sono state recuperate
dall’Istituto in unica soluzione sulla rata di gennaio.
Nel caso in cui la IIS, indennità integrativa
speciale, costituisca una voce a se stante dalla
pensione, l’aumento percentuale va applicato sul
trattamento pensionistico complessivo, comprensivo,
quindi, della IIS. Sulle pensioni di importo
superiore alla cifra corrispondente a cinque volte
il trattamento minimo Inps (_ 2.288,80), la
percentuale di aumento viene applicata in misura
ridotta al 75%. Per l’anno 2010 per le somme eccedenti
tale importo la percentuale applicata sarà
dello 0,525%.

Docenti e personale Ata

Riviste le agevolazioni della legge 104/92

Il provvedimento cosiddetto “Salva
precari“ tra le altre cose contiene
una disposizione inerente
le agevolazioni lavorative ai sensi
della L.104/92 di interesse per il
personale della scuola. La norma
dispone che i docenti ed il personale
amministrativo, tecnico
e ausiliario che si avvalgono o
chiedono di avvalersi dei benefici
previsti dalla Legge 104/1992, o
dalla Legge 68/1999, all’atto della
richiesta di inserimento nella graduatoria
di una provincia diversa
da quella di residenza, devono
presentare all’autorità scolastica
della provincia di destinazione,
la certificazione medica originale
comprovante le condizioni personali
o familiari che danno diritto a
fruire dei benefici medesimi. I dirigenti
scolastici che conseguono
la nomina in una Regione diversa
da quella di residenza, devono trasmettere
la documentazione sopra
riportata all’ufficio scolastico regionale competente.

Periodi di malattia dei dipendenti pubblici e fasce di reperibilità


Si cambia ancora!!

La malattia dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ed enti
locali è sempre al centro dell’attenzione
da parte del Ministro per la
pubblica amministrazione ed innovazione,
ormai da circa due anni.
Nel 2008, oltre ad essere ampliate
le fasce di reperibilità, è stato previsti
che per i primi dieci giorni di
assenza dal lavoro per malattia al
dipendente viene corrisposto solo il
trattamento economico fondamentale,
con esclusione di ogni indennità
avente carattere fisso e continuativo
ed ogni trattamento accessorio.
Dal 1° luglio 2009 sono state
ripristinate le fasce di reperibilità
in vigore prima del 2008 anche
per i dipendenti del settore privato,
ore 10/12 e 17/19. La normativa in
vigore dal 2009, inoltre, stabilisce
che in caso di falsa certificazione
della malattia, sono applicabili dei
provvedimenti disciplinari nei confronti
del dipendente che possono
arrivare al licenziamento senza
diritto di preavviso, oltre a sanzioni
pecuniarie o reclusione da uno
a cinque anni. La certificazione
medica deve essere inviata on line
all’Inps direttamente dal medico.
Infine, le novità dal 2010: nuove
fasce orarie per i controlli delle
assenze per
malattia, dalle
ore 9 alle 13
e dalle 15 alle
18. L’obbligo di
reperibilità nelle fasce orarie, valide
anche per i giorni festivi, non
scatta in caso di patologie gravi
che richiedano terapie salvavita,
di infortunio sul lavoro, malattia
per cui è riconosciuta la causa di
servizio o stati patologici connessi
alla situazione d’invalidità riconosciuta.
Infine (forse), nei confronti
dei dipendenti già sottoposti ad
accertamento di visita fiscale non
scatta più l’obbligo di reperibilità
nelle fasce orarie indicate. Sarà finita qui?!!!

CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I tempi per l’opposizione agli atti amministrativi

I cittadini in lite con la Pubblica Amministrazione,
in genere hanno 60 giorni di tempo per chiamare
la stessa PA a rispondere di quanto fatto o
non fatto di fronte a Tar e Consiglio di Stato. Per
l’eccezione del ricorso straordinario, il termine è
di 120 giorni. Il termine ordinario di 60 giorni
può beneficiare di deroghe legate alla mancata
notifica al cittadino delle comunicazioni che ledono
i suoi interessi.
- Accesso ai documenti. Se le amministrazioni
pubbliche che hanno formato o detengono
il documento non rispondono entro 30
giorni, dalla data di richiesta di informazione
da parte del cittadino, occorre impugnare il
diniego innanzi al Tribunale amministrativo
regionale (Tar) nei successivi 30 giorni o
innanzi alla Commissione per l’accesso oppure,
se previsto, al difensore civico. Non è
possibile ricorrere al ricorso straordinario.
- Commercio (negozi). Il termine per impugnare
nuove aperture o dinieghi, con
decorrenza da quando è percepita la nuova
apertura o la nuova merceologia consentita
ad altri è quello ordinario (60gg).
- Silenzi. In caso di silenzio sfavorevole della
pubblica amministrazione, il cittadino può
impugnare il provvedimento del tacito rifiuto
nei termini ordinari. In caso di silenzio favorevole,
il soggetto interessato a contestare
il beneficio altrui può contestarlo sempre nei
termini ordinari dalla formazione del silenzio.
- Opere pubbliche (locali o centrali - strade,
campi sportivi - eseguiti con esproprio).
Il termine ordinario per impugnare un progetto,
decorre da quando si ha la piena conoscenza.
Per gli appalti pubblici il termine
ordinario di 60 giorni per contestare la causa
di esclusione è di 60 giorni decorre da quando
si ha notizia dell’esclusione o da quando si
conosce l’esito della gara.
- Finanziamenti pubblici (contributi). Il
termine per ricorrere è quello ordinario e decorre
dalla notizia del diniego del finanziamento
di una iniziativa o dalla notizia della
revoca di un finanziamento già ottenuto.
- Pubblico impiego (concorsi). Il termine
fissato per opporsi è di 60 giorni da quando
si ha notizia di una causa di esclusione oppure
da quando si viene a conoscenza dell’esito
del concorso. La contestazione in caso di diniego
di inquadramento deve avvenire entro
il termine ordinario.
- Edilizia. Provvedimento espresso: se il
vicino ottiene un permesso per costruire, è
possibile impugnare tale permesso entro 60
giorni da quando se ne ha notizia o da quando
si può percepire che ne deriveranno svantaggi.
Provvedimento tacito: se il vicino inizia a costruire
attraverso una dichiarazione di inizio
attività (Dia), è necessario chiedere l’annullamento
al Comune del provvedimento tacito
e, in caso di silenzio, impugnare il comportamento
del Comune entro 60 giorni. In caso di
provvedimento sfavorevole al cittadino (per
esempio diniego di permesso per costruire)
è necessario contestare il provvedimento che
il cittadino ritiene sfavorevole iniziando una
lite entro il termine ordinario dalla data di
notifica della comunicazione.

giovedì 11 marzo 2010

Il modello 730/2010

Le novità della dichiarazione “più amata dagli italiani”

Oltre 15 milioni di contribuenti, tra dipendenti e
pensionati, si accingono a presentare la dichiarazione
dei redditi utilizzando il modello 730, una
dichiarazione semplice da compilare, con pochi
calcoli da fare e, soprattutto, con i conguagli delle
imposte che avvengono direttamente nella busta
paga o sul rateo della pensione nel giro di pochi
mesi. Di seguito le principali novità del mod.
730/2010, rimandando allo specifico articolo in
questa pagina i termini di scadenza. Nel quadro
E è stata introdotta la detrazione Irpef del 20%
per gli acquisti di mobili, computer, televisori ed
elettrodomestici di classe energetica non inferiore
ad A+, effettuati tra il 7 febbraio e il 31/12/2009,
e finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Il
bonus riguarda solo chi ha sostenuto spese per ristrutturazioni
edilizie a partire dal 1° luglio 2008,
per le quali usufruisce della detrazione del 36%.
La detrazione spetta su una spesa massima di €
10 mila per ciascun immobile ristrutturato e deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Prorogata la detrazione del 20% per l’acquisto
di frigoriferi e congelatori ad alta efficienza
energetica fino a tutto il 2010. Nel quadro G la
novità riguarda il bonus riservato ai contribuenti
colpiti dal terremoto in Abruzzo. Ai residenti nella
zona terremotata, infatti, è riconosciuto un credito
d’imposta per le spese relative alla riparazione
o ricostruzione di case danneggiate o distrutte,
oppure per l’acquisto di una nuova abitazione
principale. Il bonus va ripartito in 20 anni se si
tratta della prima casa, oppure in 5 o 10 anni per
le spese relative ad altri immobili. Inoltre, i proprietari
di fabbricati situati nella medesima area
possono ridurre del 30% il reddito di tali immobili
da indicare nel quadro B, se dati in locazione o
in comodato a famiglie rimaste senza abitazione
a causa del terremoto. Nel quadro B è richiesta
l’indicazione analitica di alcune particolari tipologie
di utilizzo dell’immobile, ad esempio, la concessione
in uso gratuito ai familiari, gli immobili
di proprietà condominiale, le pertinenze di fabbricati
tenuti a disposizione. Relativamente ai lavori
finalizzati al risparmio energetico degli edifici
(per esempio, sostituzione di caldaie, pannelli solari,
nuove finestre comprese di infissi, ecc.) viene
riconfermata anche per il 2009 la detrazione Irpef
del 55%. In questo contesto è stata introdotta la
possibilità a chi nel 2009 ha ereditato, ricevuto in
donazione o acquistato un immobile che nel 2008
è stato oggetto di questi interventi di riqualificazione,
di rideterminare il numero delle rate residue
della detrazione del 55%. Confermati i vecchi
bonus quali gli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale, l’iscrizione
dei figli all’asilo nido, le spese per attività
sportive praticate dai ragazzi fino a 18 anni.

Aliquota IVA ridotta per la ristrutturazione degli imm obili

La Finanziaria 2010 recepisce le norme UE

Una recente Direttiva dell’Unione Europea ha modificato l’elenco
dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere
un’aliquota ridotta. In tale elenco sono stati ricompresi i servizi ad
alta intensità di lavoro, tra i quali, rientrano anche la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
La legge Finanziaria per il 2010 ha recepito le indicazioni della UE, stabilendo la messa a regime dell’aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa
del valore complessivo della prestazione.
I beni significativi sono rappresentati da: ascensori e montacarichi,
infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria
da bagni e impianti di sicurezza.

Sp ese per la riqualificazione energetica degli edifici

La scorciatoia per la detrazione del 55%

Con uno specifico decreto il Ministero dell’economia ha semplificato
le procedure per beneficiare della detrazione dall’Irpef
del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica
degli edifici. Tra le novità più rilevanti si evidenzia il fatto che
non occorre più allegare la certificazione dei produttori di finestre
con doppi o tripli vetri e la certificazione per la coibentazione
degli edifici. Analogamente, per i pannelli realizzati in autocostruzione,
è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione
di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata
da un laboratorio certificato. In sostituzione di ciò, è sufficiente
l’invio dell’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario. Relativamente alla
sostituzione delle caldaie con modelli a condensazione, le valvole
termostatiche devono essere installate solo dove tecnicamente
possibile (in pratica su quelle ad acqua). L’asseverazione del
tecnico abilitato di rispondenza dell’intervento alle prescrizioni
(documentazione comunque da conservare per eventuali controlli
fiscali) può essere sostituita da un analogo documento rilasciato
dal direttore dei lavori. Il decreto, inoltre, conferma che la
detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi delle
tariffe incentivanti (che possono arrivare anche al 30%) concessi
a chi installa il fotovoltaico migliorando contemporaneamente
l’efficienza energetica dell’edificio di almeno il 10%.

Spese per l’assistenza alla persona non autosufficiente

La detrazione dall’Irpef

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, ad esempio,
per le badanti, nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti di vita quotidiana, sono detraibili dalle imposte nella
misura del 19% da calcolare su di un ammontare massimo di € 2.100. Il reddito del contribuente che beneficia della detrazione non deve essere superiore a € 40.000.
Quindi, se un contribuente spende ad esempio, € 7.500, potrà portare in detrazione solo il 19% di € 2.100. I € 399 potranno essere detratti dall’imposta lorda
che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, sempre che il reddito
del contribuente sia inferiore a € 40.000. Per favorire il recupero ai contribuenti cosiddetti “incapienti” questa detrazione spetta anche per le spese sostenute per assistere famigliari, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.
Il contribuente può portare in detrazione dalle proprie imposte le spese sostenute per l’assistenza del coniuge, dei figli, dei genitori, dei nonni, suoceri, fratelli e sorelle.
La condizione di non autosufficienza può essere anche temporanea e deve risultare da idonea certificazione medica. A questi fini sono considerati “non autosufficienti
nel compimento degli atti della vita quotidiana” coloro che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene
personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Questa detrazione interessa le spese per l’assistenza dei bambini, a meno che questi non abbiano particolari
patologie.

Trasformazione dell’invalidità in assegno o pensione sociale lavoro

Il reddito è requisito determinante

Al compimento del 65°anno di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile o
della pensione di invalidità civile o della pensione per i sordomuti, ed in sostituzione è concesso l’assegno sociale, introdotto nel 1996 in sostituzione della pensione sociale. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aumento dell’importo mensile di tali prestazioni non è automatico nell’ipotesi di trasformazione in assegno o pensione sociale, in quanto compete solo a condizione che sussista il requisito reddituale. Per accertare il diritto all’assegno “base” si deve fare riferimento solo al reddito del titolare della prestazione, senza considerare, quindi, i redditi del coniuge. I redditi personali da considerare
sono quelli dell’anno precedente a quello a cui la prestazione si riferisce. Per verificare il diritto all’aumento e per determinarne la misura, è necessario fare riferimento sia al reddito personale che al reddito del coniuge ed i redditi influenti sono quelli dello stesso anno cui la prestazione si riferisce.

Disoccupazione ed Impresa

Il sostegno al lavoratore per nuove attività

I lavoratori sospesi con diritto all’indennità di disoccupazione ed i beneficiari
di ammortizzatori sociali in deroga, possono ottenere la liquidazione dell’indennità
spettante in unica soluzione al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo
o per associarsi in cooperativa.
Il lavoratore deve presentare specifica domanda all’Inps specificando l’attività
che si intende intraprendere. Se ne ricorre il caso, al lavoratore in Cassa integrazione per crisi aziendale o cessazione parziale o totale dell’attività, possono essere liquidati anche 12 mesi dell’indennità di mobilità. Questa liquidazione è fruibile dal lavoratore che ha almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 effettivamente lavorati. Istruita positivamente la pratica, l’Inps eroga un acconto del 25% di quanto spettante.
Il saldo del 75% dopo l’avviamento dell’attività.

PENSIONE CONTRIBUTIVA

Donne in pensione a 57 anni
Le donne lavoratrici dipendenti e autonome possono continuare ad ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 di età (58 per le autonome), a condizione che scelgano la pensione liquidata con le regole del
calcolo contributivo. Con l’introduzione del sistema delle “quote” (somma di età + anni di contributi) la pensione di anzianità, nel 2010 può essere richiesta con un’età minima di 59 anni per i lavoratori dipendenti e 60 per gli autonomi. Le donne, in via sperimentale fino al 2015, possono ancora usufruire delle
precedenti regole e andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 di età (58 per le autonome).
Questa opportunità però, se da una parte permette di arrivare prima alla pensione,
dall’altra richiede alle lavoratrici di scegliere il calcolo contributivo della pensione che è basato su tutti i contributi versati durante la vita lavorativa e, generalmente, produce un importo di pensione inferiore del 30-35% rispetto al metodo di calcolo retributivo che è basato sulle ultime retribuzioni percepite dalla
lavoratrice.
Presso le sedi dell’Inac, indicate in ultima pagina, le persone interessate possono richiedere gratuitamente una consulenza specifica.

giovedì 4 marzo 2010

Riliquidazione delle pensioni con contributi agricoli

Colpo di spugna del Governo sui diritti dei pensionati e lavoratori
Da quest’anno non sarà più possibile per i pensionati che hanno lavorato come operai agricoli e per i lavoratori che oggi sono impegnati in questo settore, chiedere il corretto calcolo della loro pensione, per effetto di una norma di interpretazione
autentica inserita nella legge finanziaria per il 2010.
Il patronato Inac nel rilevare una errata applicazione della normativa da parte dell’Inps, aveva chiesto ed ottenuto per via giudiziaria, la ricostituzione delle pensioni degli operai agricoli, i quali, proprio grazie all’intervento dell’Inac, hanno potuto contare su un consistente aumento del loro trattamento pensionistico.
Con una quanto mai azzardata interpretazione autentica della legge 457/1972, di cui nessuno per quasi 40 anni ha mai messo in discussione la portata, si interviene con
un colpo di spugna a cancellare il diritto di questi lavoratori ed ex lavoratori, ad avere una pensione equa. Insieme all’Inac anche la Confederazione Italiana Agricoltori ha protestato con il Governo che ha inteso spacciare per interpretazione
autentica, quindi con efficacia retroattiva, una norma che invece è innovativa e che qui, avrebbe potuto produrre i suoi iniqui effetti solo per il futuro.
Tutto ciò in funzione di un modesto risparmio della spesa pubblica e senza tenere conto che si è intervenuti ancora una volta a colpire il già malconcio settore agricolo.

Via dallo scontrino parlante il nome del farmaco

Dal primo gennaio 2010, il nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante è stato sostituito da un codice identificativo, un numero di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre, il cosiddetto codice Aic.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate è una conseguenza di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che nel maggio 2009 aveva espresso la
necessità di tutelare la riservatezza dei cittadini anche in farmacia.
Fino a quando il codice Aic sostituirà completamente la denominazione commerciale del medicinale, il vecchio ed il nuovo sistema potranno coesistere. In entrambi i casi sullo scontrino dovranno comunque essere sempre riportati, anche la natura (farmaco o medicinale), la quantità ed il codice fiscale del destinatario. In fase di
dichiarazione dei redditi il contribuente può ottenere così uno sgravio fiscale per spese sanitarie, pari al 19% della spesa complessiva. In caso di acquisto di medicinali con obbligo di prescrizione medica o di farmaci da banco prescritti dal
medico con la classica ricetta bianca, è necessario conservare insieme allo scontrino anche la relativa prescrizione.

VERIFICHE INPS

Dal mese di febbraio è scattata per circa 20.000 invalidi civili, la sospensione dei benefici economici di invalidità civile, perché non si sono presentati alle visite
di controllo per l’accertamento dei requisiti.
L’Inps sta provvedendo recapitare ai diretti interessati un sollecito attraverso l’invio di una raccomandata.
L’invalido è tenuto a chiarire il motivo per cui non si è presentato alla visita medica. Nel caso emerga che lo stesso non ha ricevuto la richiesta da parte dell’Inps, con cui l’Istituto gli comunicava data ed ora della visita di controllo, il pagamento verrà ripristinato, comunque dopo la verifica già disposta. Se entro 90 giorni dalla data dell’invio dell’ultima raccomandata, il beneficiario non provvede a chiarire la propria posizione, la prestazione verrà definitivamente revocata.