giovedì 11 marzo 2010

Trasformazione dell’invalidità in assegno o pensione sociale lavoro

Il reddito è requisito determinante

Al compimento del 65°anno di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile o
della pensione di invalidità civile o della pensione per i sordomuti, ed in sostituzione è concesso l’assegno sociale, introdotto nel 1996 in sostituzione della pensione sociale. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aumento dell’importo mensile di tali prestazioni non è automatico nell’ipotesi di trasformazione in assegno o pensione sociale, in quanto compete solo a condizione che sussista il requisito reddituale. Per accertare il diritto all’assegno “base” si deve fare riferimento solo al reddito del titolare della prestazione, senza considerare, quindi, i redditi del coniuge. I redditi personali da considerare
sono quelli dell’anno precedente a quello a cui la prestazione si riferisce. Per verificare il diritto all’aumento e per determinarne la misura, è necessario fare riferimento sia al reddito personale che al reddito del coniuge ed i redditi influenti sono quelli dello stesso anno cui la prestazione si riferisce.

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