Diritto al “riposo per allattamento” ai mariti delle casalinghe
Il padre può beneficiare dei riposi per allattamento, anche
se la madre del piccolo è casalinga. Il Ministero del
Lavoro interpreta in maniera estensiva la norma (art.
40 d.lgs 151/01) che riconosce al padre lavoratore di
fruire di periodi di riposo giornalieri anche nel caso in
cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La novità
sta proprio nella riconsiderazione della casalinga, quale
persona addetta alla cura ed alla pulizia della casa che
per questo investe le proprie energie lavorative al pari
di qualunque altro lavoratore che svolge la propria attività
al di fuori delle mura domestiche. Non è rilevante
la circostanza che la sua attività non sia produttiva di
reddito in quanto non retribuita, ed è anche per questo
che al padre viene garantito il diritto alla cura del figlio
in alternativa alla madre impegnata in attività che la
distolgono da questo compito.
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