I tempi per l’opposizione agli atti amministrativi
I cittadini in lite con la Pubblica Amministrazione,
in genere hanno 60 giorni di tempo per chiamare
la stessa PA a rispondere di quanto fatto o
non fatto di fronte a Tar e Consiglio di Stato. Per
l’eccezione del ricorso straordinario, il termine è
di 120 giorni. Il termine ordinario di 60 giorni
può beneficiare di deroghe legate alla mancata
notifica al cittadino delle comunicazioni che ledono
i suoi interessi.
- Accesso ai documenti. Se le amministrazioni
pubbliche che hanno formato o detengono
il documento non rispondono entro 30
giorni, dalla data di richiesta di informazione
da parte del cittadino, occorre impugnare il
diniego innanzi al Tribunale amministrativo
regionale (Tar) nei successivi 30 giorni o
innanzi alla Commissione per l’accesso oppure,
se previsto, al difensore civico. Non è
possibile ricorrere al ricorso straordinario.
- Commercio (negozi). Il termine per impugnare
nuove aperture o dinieghi, con
decorrenza da quando è percepita la nuova
apertura o la nuova merceologia consentita
ad altri è quello ordinario (60gg).
- Silenzi. In caso di silenzio sfavorevole della
pubblica amministrazione, il cittadino può
impugnare il provvedimento del tacito rifiuto
nei termini ordinari. In caso di silenzio favorevole,
il soggetto interessato a contestare
il beneficio altrui può contestarlo sempre nei
termini ordinari dalla formazione del silenzio.
- Opere pubbliche (locali o centrali - strade,
campi sportivi - eseguiti con esproprio).
Il termine ordinario per impugnare un progetto,
decorre da quando si ha la piena conoscenza.
Per gli appalti pubblici il termine
ordinario di 60 giorni per contestare la causa
di esclusione è di 60 giorni decorre da quando
si ha notizia dell’esclusione o da quando si
conosce l’esito della gara.
- Finanziamenti pubblici (contributi). Il
termine per ricorrere è quello ordinario e decorre
dalla notizia del diniego del finanziamento
di una iniziativa o dalla notizia della
revoca di un finanziamento già ottenuto.
- Pubblico impiego (concorsi). Il termine
fissato per opporsi è di 60 giorni da quando
si ha notizia di una causa di esclusione oppure
da quando si viene a conoscenza dell’esito
del concorso. La contestazione in caso di diniego
di inquadramento deve avvenire entro
il termine ordinario.
- Edilizia. Provvedimento espresso: se il
vicino ottiene un permesso per costruire, è
possibile impugnare tale permesso entro 60
giorni da quando se ne ha notizia o da quando
si può percepire che ne deriveranno svantaggi.
Provvedimento tacito: se il vicino inizia a costruire
attraverso una dichiarazione di inizio
attività (Dia), è necessario chiedere l’annullamento
al Comune del provvedimento tacito
e, in caso di silenzio, impugnare il comportamento
del Comune entro 60 giorni. In caso di
provvedimento sfavorevole al cittadino (per
esempio diniego di permesso per costruire)
è necessario contestare il provvedimento che
il cittadino ritiene sfavorevole iniziando una
lite entro il termine ordinario dalla data di
notifica della comunicazione.
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