Dal primo gennaio 2010, il nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante è stato sostituito da un codice identificativo, un numero di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre, il cosiddetto codice Aic.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate è una conseguenza di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che nel maggio 2009 aveva espresso la
necessità di tutelare la riservatezza dei cittadini anche in farmacia.
Fino a quando il codice Aic sostituirà completamente la denominazione commerciale del medicinale, il vecchio ed il nuovo sistema potranno coesistere. In entrambi i casi sullo scontrino dovranno comunque essere sempre riportati, anche la natura (farmaco o medicinale), la quantità ed il codice fiscale del destinatario. In fase di
dichiarazione dei redditi il contribuente può ottenere così uno sgravio fiscale per spese sanitarie, pari al 19% della spesa complessiva. In caso di acquisto di medicinali con obbligo di prescrizione medica o di farmaci da banco prescritti dal
medico con la classica ricetta bianca, è necessario conservare insieme allo scontrino anche la relativa prescrizione.
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